Il Comitato di valutazione

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.

Composizione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:

  • dirigente scolastico, che lo presiede;
  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
  • un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.

      Compiti

      Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

      • individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
      • espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
      • valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
      • riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.